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CONTENZIOSO TRIBUTARIO



Questo è un procedimento al quale può ricorrere qualunque contribuente che ritiene che un atto emesso nei suoi confronti non sia legittimo, potrebbe trattarsi di una cartella di pagamento, di un avviso di accertamento o di liquidazione. Per dare il via al contenzioso tributario occorre rivolgersi alla commissione tributaria provinciale del territorio di riferimento per chiedere l'annullamento totale o parziale del debito.Per far si che il ricorso sia considerato valido, deve riportare l'indicazione dell'atto impugnato, dell'ufficio contro il quale si fa ricorso, l'oggetto della domanda, le ragioni per il quale il ricorso viene proposto, la commissione tributaria alla quale è diretto, il codice fiscale di chi sta facendo ricorso, il nome del legale rappresentante del ricorrente e dell'indirizzo di posta certificata.
L'atto impugnato però con i suoi effetti giuridici non vengono sospesi con il ricorso. 
Il contribuente ha però la possibilità di presentare un'istanza presso la commissione tributaria competente al fine di chiedere la sospensione. 
La richiesta ovviamente deve essere motivata e può essere presentata con un atto separato o inclusa nel ricorso. Gli effetti in seguito alla concessione della sospensione, rimangono fino a quando la sentenza di primo grado non viene pubblicata. La sospensione può essere richiesta non solo per il primo grado di giudizio, ma anche in appello e in pendenza del ricorso in cassazione.
La discussione del ricorso avviene di solito in assenza delle parti in camera di consiglio, ma è possibile anche farlo in udienza pubblica se la parte interessata avanza una richiesta presso la commissione dopo aver depositato l'istanza in segreteria.
Dopo trenta giorni dalla data di deliberazione, viene resa pubblica la sentenza, depositata nella segreteria della commissione tributaria e notificata dalle parti.
La segreteria della commissione comunica la sentenza nei dieci giorni successivi al deposito alle parti costituite. L'originale o una copia della sentenza devono essere depositati presso la segreteria della commissione dalla parte che l'ha notificata.
Sono immediatamente esecutive sia le sentenze emesse su ricorso contro gli atti che riguardano operazioni catastali  sia quelle che condannano al pagamento di determinati importi a favore del contribuente.
Il giudice in ogni caso ha la facoltà di subordinare i pagamenti che superano i 10 mila euro che non riguardano le spese di lite, spetta invece alla parte soccombente sostenere i costi della garanzia che vengono anticipati dal contribuente. 
Se si vuole ricorrere contro la sentenza della commissione provinciale, occorre fare appello alla commissione regionale competente entro i sessanta giorni successivi alla data di notifica. In assenza di notifica della sentenza della commissione tributaria provinciale, il termine è di sei mesi a partire dalla data in cui la sentenza è stata pubblicata.
Per quanto riguarda il ricorso in cassazione si effettua nel caso si abbia l'intenzione di impugnare le sentenze in grado di appello. Ma per fare ciò sono necessarie delle condizioni: cioè che siano state violate delle norme di diritto, o applicate in forma non corretta, se la sentenza o il procedimento sono da considerare nulli o per un fatto controverso e decisivo per il giudizio dove è stata data una motivazione contraddittoria o insufficiente.
Infine affinché il ricorso in cassazione possa essere considerato valido è indispensabile che sia sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo con procura speciale.

Per Maggiori Informazioni Contattami al: 3922150577   Roberto Carioni

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